In questo articolo cercheremo di affrontare il cambio di destinazione d’uso e i bonus fiscali applicabili a tale intervento. Il cambio di destinazione d’uso è un argomento in cui si fa sempre confusione. Nell’articolo precedente si è cercato di chiarire l’iter da seguire per poter ottenere la variazione di destinazione.
La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato i più importanti e utilizzati bonus fiscali definiti nel 2020, tra i quali anche il Superbonus 110%.
I bonus fiscali, attivi anche negli anni precedenti, sono il bonus ristrutturazioni che interessa i soli immobili ad uso abitativo, il sismabonus che si estende anche alla fascia di immobili utilizzati per le attività produttive. Poi ancora l’ecobonus applicabile su qualsiasi immobile, indifferentemente dalla categoria catastale a cui appartiene, sono stati prorogati anche per l’anno 2021.
Domanda: Per l’intervento di cambio di destinazione d’uso, le detrazioni dei bonus fiscali devono essere riferiti alla situazione attuale dell’immobile oppure alla sua destinazione finale?
Prima di tutto bisogna fare una distinzione su cosa si intende per “cambio di destinazione d’uso” e quello che spesso molte persone, confondendosi, chiamano “cambio d’uso o di funzione di una vano”.
Per meglio comprendere questa differenza vi riporto degli esempi. Una persona è proprietaria di una abitazione e la vuole trasformare in uno spazio adibito a laboratorio, oppure di un negozio e lo vuole trasformare in un ufficio. Questi interventi ricadono proprio nel cambio di destinazione d’uso.
Diverso invece è l’esempio seguente. Se nella propria abitazione si vuole spostare la camera da letto al posto della cucina, salvo verifiche dimensionali e di altri parametri igienico-sanitari, in questo caso si può parlare di cambio d’uso del vano-locale. Quindi l’abitazione che ha destinazione residenziale non cambia la sua destinazione d’uso e resta sempre residenziale. Questo tipo di intervento rientra in una manutenzione straordinaria e può accedere al bonus ristrutturazioni o all’ecobonus. Ovviamente in base al tipo di lavori che si andranno ad eseguire.

Bonus Ristrutturazioni e cambio di destinazione d’uso
Partiamo proprio con il Bonus Ristrutturazioni, confermato anche per l’anno 2021. Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. L’agevolazione fiscale sui lavori di ristrutturazione può essere richiesta anche da chi esegue i lavori in proprio sull’immobile. Si applica solo per le spese sostenute per l’acquisto del materiale utilizzato.
Rispondendo alla domanda sopra esposta, possiamo dire che:
per ottenere il bonus ristrutturazioni è indifferente la categoria catastale di partenza ma è fondamentale che la destinazione finale sia quella abitativa. Questa conferma viene segnalata dall’Agenzia delle Entrate attraverso alcune circolari e risoluzioni. Come ad esempio la circolare n. 7/E del 2018 (dove viene indicato che l’istanza edilizia deve portare ad ottenere un cambio d’uso verso un’unità residenziale), oppure la risoluzione n. 14/E del 2005 (dove si riporta il cambio d’uso da fienile ad abitazione).
Ecobonus e cambio di destinazione d’uso
A differenza del bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus può essere al 50% o al 65%. Si ottiene andando a sostituire quegli elementi che incidono sull’efficienza energetica dell’immobile. A titolo di esempio nell’Ecobonus rientrano la formazione del cappotto termico, l’installazione della caldaia a condensazione, ecc.
L’Ecobonus può essere applicato a diverse destinazioni d’uso dell’edifico oggetto di intervento. Ma nel caso di richiesta di cambio di destinazione d’uso bisogna fare delle precisazioni. A chiarire meglio la situazione ci ha pensato l’Enea, attraverso le risposte alle domande ricevute. ( Presenti nella sezione FAQ del bonus casa sul proprio sito).
E’ emerso che l’Enea si è espressa segnalando che non si può accedere all’Ecobonus per un cambio di destinazione d’uso. Questo perchè considera questa “variazione” come un intervento di nuova costruzione e pertanto non è riconoscibile un risparmio energetico.
Quanto espresso dall’Enea, in merito all’impossibilità di accedere al bonus casa per il cambio di destinazione d’uso, non trova lo stesso riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate. Difatti, in alcune disposizioni riportate nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, se si effettua un cambio di destinazione d’uso, è possibile accedere al bonus ristrutturazioni.
Superbonus 110% e cambio di destinazione d’uso
Per quando riguarda il Superbonus 110%, in vigore da Luglio 2020, trova la sua applicabilità anche per il cambio di destinazione d’uso. Ci viene data conferma proprio da una risposta dell’Agenzia delle Entrate in una FAQ, che riportiamo di seguito un estratto: “…sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).
Salve, possiedo un immobile “fienile-stalla” con categoria catastale c6 non di pertinenza ad alcun altro immobile, in zona agricola, vorrei effettuare un cambio destinazione d’uso ad abitativo, posso fruire del super ecobonus 110, premetto che all’interno è ubicata una stufa a legna con scarico nel perimetrale, se non possibile quali altri bonus è possibile accedere? nel ringraziare, saluto.
Buongiorno,
per rispondere alla sua richiesta, andrebbero valutata bene la situazione dell’immobile e ciò che consente la normativa in fatto di superbonus 110%. Risposta difficile da spiegare tramite mail, conviene che prova a consultare sul sito dell’Agenzia delle Entrate le risposte agli interpelli dove dovrebbe esserci una situazione come quella del suo immobile.
La ringrazio per averci contattato
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
Studio DPArchitetture
Buongiorno,
in merito all’articolo esposto sopra, nel caso di un immobile nella seguente situazione:
– piano terra: laboratorio (C/3) e box (c/6)
– piano primo: abitazione (A/3)
– piano secondo: sottotetto annesso all’abitazione ma accatastato s.p.p.
Tutti i locali (tranne il box) sono collegati ad un unica scala interna.
E’ possibile usufruire del bonus 110% contestualmente al cambio di destinazione d’uso del laboratorio, del box ed al recupero sotottetto trasformando tutto in abitazione?
L’immobile si trova in lombardia.
Buongiorno,
la ringrazio per averci sottoposto il suo quesito, purtroppo non è una cosa semplice da poter rispondere tramite un messaggio mail.
Per prima cosa dovrebbe controllare se la zona in cui si trova l’edificio è consentito poter effettuare un cambio d’uso, informazione che può ottenere dei tecnici del comune in cui si trova l’immobile.
Poi le pratiche da eseguire e l’iter da rispettare andrebbero valutati in modo più approfondito per poter definire cosa può o non può rientrare nel superbonus 110%.
Sarebbe il caso, se vuole avere delle risposte più precise, provvedere ad inviare un interpello all’Agenzia delle Entrate, o prima di farlo consultare le risposte già emesse cercando delle situazioni simili alla sua.
La ringrazio ancora e con l’occasione
le porgo un cordiale saluto
Studio DPArchitetture
Arch. Pozzi Daniele
Buongiorno,
abito in provincia di Bergamo, in contesto di 6 appartamenti: tre sopra (piano primo + sottotetto) e tre sotto (piano terra + taverna) vorrei rendere abitabile il mio sottotetto, già collegato da scala interna al trilocale, ha altezza minima di 1,20 cm e massima 2,40 cm per una superficie di circa quasi 40 mq, il tetto è a doppia falda (quindi non ho la media dei 2,40 cm). In questo sottotetto piastrellato e con tutte le finiture del caso sono installati 4 lucernari, c’è un bagno di servizio (con sanitari, lavabo, doccia, lavatrice e asciugatrice), i termosifoni ed impianto di climatizzazione con pompa di calore, insomma è ben predisposto a parte l’altezza per convertirlo in locale abitabile. Potrei ancora aumentare quasi del doppio lo spazio dei lucernari presenti non superando il rapporto di 1/30 della superficie calpestabile…(comunicatami dal mio Comune per locale sottotetto) ma questo non credo influisca sulle modalità di calcolo delle altezze…Sono dell’idea di poter fare qualsiasi intervento, come fare degli abbaini o modificare l’inclinazione di una delle 2 falde del tetto, che mi permettano di ottenere la giusta media di altezza per convertire questo locale. Mi sto interessando per accedere al superbonus 110 e la prima cosa che mi è stata fatta notare è proprio che dovrei rimuovere bagno e termosifone per potervi accedere essendo sottotetto. Sto informandomi per capire se sia possibile sfruttare ancora della volumetria residua nel mio condominio, in attesa delle risposte che mi mancano vi chiedo quale suggerimento mi potete dare per poter valutare una qualsiasi soluzione che mi permetta di trasformarlo in abitabile e magari anche riuscire a godere dei vantaggi del superbonus 110, senza rimuovere le comodità già presenti del sottotetto. Grazie.
Buongiorno,
come ha già accennato nella sua descrizione, nel suo caso il sottotetto non ha una altezza media di 2,40 metri.
Per poter rendere un sottotetto abitabile è condizione fondamentale quella di poter avere una altezza media proprio di 2,40 mt.
Ammesso che sia fattibile poter effettuare il recupero del sottotetto ai fini abitativi nell’edificio in cui risiede, oltre al requisito dell’altezza si dovranno garantire anche gli altri parametri necessari per trasformare il nuovo spazio in abitativo. Sicuramente andranno affrontate delle opere murarie per recuperare il sottotetto attuale, previa verifica della fattibilità urbanistica ed anche strutturale. Ad ogni modo proprio qualche giorno fa, circa intorno alla metà di aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha tracciato i confini del superbonus 110% e del bonus ristrutturazione 50% in caso di recupero di un sottotetto con cambio di destinazione d’uso.
Lo ha fatto con la Risposta 248 del 14 aprile alla domanda di un contribuente che possiede due unità immobiliari accatastate C/2 (magazzini e locali di deposito) situate nel sottotetto riscaldato ma non abitabile di un edificio composto da altre tre unità immobiliari riscaldate di categoria A/2, di proprietà di altri soggetti (Abitazione tipo civile).
L’Agenzia delle entrate ricorda che il superbonus 110% spetta per gli interventi trainati soltanto se effettuati congiuntamente ai trainanti.
Per quanto riguarda il sottotetto, l’Agenzia precisa che le agevolazioni (sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni) spettano soltanto per le spese riferibili alla ristrutturazione della parte esistente dell’unità immobiliare e non per il suo ampliamento, che è considerato una nuova costruzione ed è quindi escluso dal beneficio.
Il contribuente dovrà, quindi, tenere distinte le fatturazioni relative ai due interventi (ampliamento e ristrutturazione).
Il miglioramento energetico dell’edificio deve essere dimostrato dall’Ape ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, e va valutato sull’intero edificio in condominio e non con riferimento alle singole unità immobiliari che lo compongono.
Credo che le possa esserle utile leggere la risposta, sopra citata, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, di seguito le riporto uno stralcio:
Nel caso presentato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che le detrazioni fiscali a cui può accedere sono:
– il superbonus quale intervento trainante per gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e rifacimento del tetto in un sottotetto non abitabile, a condizione che a progetto realizzato venga accatastato come abitazione, A/2;
– il superbonus quali interventi trainati per l’installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di serramenti e di infissi dell’immobile dell’istante, effettuati sull’immobile di sua proprietà con riferimento alla parte esistente e a condizione che le unità immobiliari in categoria C/2 diventino abitative a seguito degli interventi;
– la detrazione del 50% entro il limite di spesa di 96.000 euro, per la ristrutturazione del sottotetto mediante “demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali” con “contestuale cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari C2 in un’unica unità immobiliare abitativa A2″ e con riferimento alla parte esistente.
La ringrazio per averci contattato
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
Studio DPArchitetture
SALVE VORREI ACQUISTARE UN IMMOBILE ACCATASTATO C2, SENZA RISCALDAMENTO DEMOLIRLO E RISCOSTRUIRE UNA CASA IN CATEGORIA A ANTISISMICA , CAMBIO DESTINAZIONE D’USO IN ABITATIVO CHE DETRAZIONI FISCALI HO?
Buongiorno,
rientrano nel Superbonus 110% gli interventi realizzati su immobili accatastati in categoria C/2 che solo al termine dei lavori diventino ad uso abitativo (e che siano però accorpati all’unità immobiliare principale di categoria A/3), in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici.
Questo è stato chiarito in risposta ad una FAQ pubblicata nell’area tematica dedicata al “Superbonus 110%” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Questa possibilità, tuttavia, è subordinata a diverse condizioni.
Innanzitutto, nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori, deve risultare chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo.
Devono poi sussistere tutte le altre condizioni e devono essere effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
Quindi, relativamente agli interventi di efficientamento energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento.
Grazie per averci contattato
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
Studio DPArchitetture
bn giorno
fabbricato accatastato ”industriale” D con permesso comunale di trasformarlo in n.9 appartamenti A/3
per l’impresa costruttrice è ottenibile l’ecobonus ed altre agevolazioni ?
ringrazio e saluto
Buongiorno,
andrebbe capito meglio in che categoria rientra il fabbricato, ad ogni modo come le ha suggerito l’impresa, l’intervento può usufruire dell’ecobonus.
Importante controllare che sia consentito il cambio d’uso nella zona di PGT in cui rientra l’edificio, potrà chiedere questa informazione all’ufficio tecnico del suo comune.
Ringrazio per averci contattato
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
Studio DPArchitetture
Buon pomeriggio,
è possibile, invece, procedere ad un cambio di destinazione d’uso una volta effettuati i lavori di riqualificazione energetica ed aver usufruito del Superbonus? Ci sono dei vincoli e dei limiti cronologici?
Grazie.
Buongiorno,
facendo un cambio di destinazione d’uso vanno rispettati tutti i parametri del caso, dai parametri energetici, quelli igienico-sanitari, a quelli acustici, ecc.
Per quello che è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, il cambio d’uso può usufruire delle detrazioni fiscali, a patto che venga trasformato con i lavori in residenziale.
Andrebbero quindi valutate le sue intenzioni, in cosa vorrebbe trasformare l’immobile o l’unità immobiliare, che destinazione ha al momento e quale destinazione dovrà acquisire.
L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, settimanalmente pubblica diverse risposte a quesiti e interrogazioni che ricevono, potrebbe esserle utile provare a consultare queste Faq-Interpelli dove probabilmente riuscirà a trovare un caso simile al suo o delle risposte che le possano chiarire meglio il tutto.
La ringrazio per averci contattato
un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
DPArchitetture
Buonasera Daniele,
le espongo brevemente la mia situazione.
Attualmente ho una palazzina indipendente con un locale commerciale ( ufficio) al primo piano, e una mansarda al secondo piano. Entrambi sono locali riscaldati con caldaia e termosifoni.
Allo stato attuale non posso accedere ad alcun bonus perchè la palazzina non è a prevalente uso abitativo.
Stavo pensando di fare un cambio di destinazione del locale commerciale in residenziale. Si tratta di un open space di circa 95mq, come le dicevo, riscaldato.
Vorrei praticamente ricavarne un appartamento.
Al momento, la mia idea era quella di realizzare un bagno ex novo, come previsto dal mio comune, con finestra, e chiedere il cambio di destinazione, solo una volta effettuati i lavori al 100% a mie spese ( per la realizzazione del bagno, cifra ipotizzata sui 5000 euro). Successivamente poi, usufruire dei vari bonus ristrutturazione al 50% e infissi ( non ho capito se al 65% o 50%), per fare i tramezzi, nuovo pavimento impianto elettrico e cambio caldaia e termosifoni.
Alla luce del suo articolo però mi sorge un dubbio su quella che sia la strada più conveniente da seguire, anche considerando che dovrei cambiare caldaia ed infissi anche delle mansarda al secondo piano.
Riassumendo, potrei ipotizzare 2 opzioni:
Opzione A: realizzazione bagno ex novo nel locale commerciale, al 100% a mio carico, e successivamente usufruire dei bonus ristrutturazione al 50% e quelli per il cambio caldaia e termosifoni e impianto elettrico. In questo caso , essendo la palazzina a prevalente uso abitativo, forse potrei valutare anche l’ipotesi ecobonus 110%, anche se il tetto è stato isolato e rifatto recentemente. Quindi eventualmente potrei valutare cappotto, caldaie nuove e nuovi infissi. Tutto gratis diciamo. Poi il resto al 50% per trasformare l’open space in appartamento.
Opzione B: usufruire del bonus ristrutturazione al 50% di cui parla Lei nel suo articolo, quindi:
– Realizzazione bagno ex novo al 50%
– Tramezzi, impianto elettrico, pavimento al 50%
– caldaie ed infissi al 50%
In questa opzione B, potrei comunque realizzare il bagno, tramezzi e pavimento al 50% e poi chiedere l’ecobonus 110% per sostituire caldaie ed infissi di entrambe le unità immobiliari e realizzare il cappotto?
In pratica, non ho capito se mi conviene fare il bagno al 100% a mio carico e poi chiedere l’ecobonus 100% per tutta la palazzina e il 50% per i lavori di trasformazione dell’ufficio in appartamento, oppure utilizzare questo bonus ristrutturazione al 50% da subito. Avrei poi la possibilità di chiedere il 110%, in modo da cambiare infissi e caldaie di entrambe le unità abitative ( una in essere, una in divenire) e realizzare il cappotto?
Grazie per la disponibilità. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Buongiorno,
ringrazio anticipatamente per il suo interesse per l’articolo proposto e per la sua richiesta.
Le comunico che purtroppo non è così semplice darle una soluzione migliore con queste informazioni.
Per poter meglio comprendere che tipi di detrazione poter usufruire e quale sia l’ordine degli interventi da realizzare per poter ottenere quanto richiede, bisognerebbe affrontare uno studio di pre-fattibilità per poter analizzare la situazione, conoscere la collocazione dell’immobile all’interno del PGT del suo paese, verificarne le varie conformità (urbanistica, edilizia, catastale, ecc. che se non conformi andrà affrontata una sanatoria prima di poter effettuare lavorazioni relative al superbonus 110%). Attraverso questo tipo di studio si potrà definire ed identificare le opere da realizzare e conoscere a quali percentuali di detrazioni si ha diritto.
Grazie ancora per averci contattato
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
Studio DPArchitetture
Buonasera, ho un immobile con unità residenziale A7 e garage c6.
Procederò con la demolizione e ricostruzione con cambio destinazione d’uso del c6.
Ho accesso a 2 sisma onus ed 1 Ecobonus ?
Buongiorno,
dato che giornalmente l’Agenzia delle Entrate risponde a diversi interpelli che le vengono sottoposti, le consiglio di ricercare nel sito dell’Agenzia delle Entrate le risposte agli interpelli pubblicate riferiti a demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso, dove sicuramente troverà una risposta alla sua domanda.
La ringrazio
un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
DPArchitetture
Buonasera, vorrei acquistare un C2 e stavo valutando la demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso ad abitativo ma non vi sono finestre. È possibile ricostruire il fabbricato con le finestre sfruttando il sismabonus? Grazie
Buongiorno,
con il Superbonus 110%, si può ottenere la maxi detrazione anche sui lavori antisismici effettuati nella trasformazione in abitazione di un magazzino e di un rudere.
A chiarire le regole su demolizione e ricostruzioni è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 17 del 7 gennaio 2021.
Può consultare direttamente la risposta all’interpello accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate.
La ringrazio
un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
DPArchitetture
Salve, nel mio appartamento ho fatto un cambio d’uso locale, cioè ho trasformato il bagno in studio. Non ho spostato né porta, né finestra né parete, la stanza è rimasta cosí com’è nel progetto. Desideravo sapere se devo presentare CILA O SCIA al comune. Grazie
Buongiorno,
come da lei indicato ha “trasformato” il bagno in studio, questa operazione comporta diverse verifiche, dalle superfici ai RAI, anche una modifica igienico-sanitaria, ecc…
Non posso risponderle su cosa deve presentare, andrebbe conosciuto innanzitutto il paese dove è sito l’immobile oltre ad avere chiara la situazione dell’immobile stesso, se possiede più di un bagno e quindi fare una verifica con la richiesta di accesso agli atti.
Conviene che prenda contatti ed incarichi un professionista che la possa seguire in riferimento alla sua richiesta.
La ringrazio per aver contattato il Nostro studio.
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
DPArchitetture
Buonasera,
Sto sfruttando il Superbonus in due case ad usi abitativo, di mia proprietà, supersismabonus e superecobonus.
Se in 2023 voglio affittare queste case ad una società, ho una persona che poi farà cambiamento destinazione d’uso facendone un locale commerciale o un bene strumentale, posso perdere le agevolazioni fiscali? O avere una sanzione?
Grazie per la risposta.
Buongiorno,
per quanto riguarda la sua richiesta andrebbe consultata l’ultima guida dell’Agenzia delle Entrate e le varie risposte che emettono ogni settimana a seguito dei vari interpelli che professionisti e persone fisiche sottopongono agli uffici preposti. Non so darle una risposta al momento, le consiglio di consultare la sezione dedicata ai superbonus nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
La ringrazio per averci contattato
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
DPArchitetture
buon giorno
avrei bisogno di una precisazione se posseggo un magazzino catastalmente c/2 ed ottengo con permesso a costruire e cambio di destinazione d’uso l’autorizzazione (del comune) a trasformarlo in due unità immobiliari (a/2). se il magazzino era riscaldato ho diritto a bonus fiscali per due unità oppure per una? (fermo restando tutte le verifiche normative per adempiere alla validazione dei bonus).
Giovanni
Buongiorno,
con tutte le premesse del caso, ovvero l’ottenimento delle autorizzazioni ecc, ed anche la lettura delle ultime modifiche apportate al sistema delle detrazioni, la possibilità di accedere alla parte dei bonus fiscali dovrebbe risultare possibile. Deve solamente capire e decidere a quale tipo di bonus fiscale vuole aderire. Ad esempio per il superbonus 110% se c’è un unico impianto centralizzato non può trasformarlo in più impianti singoli ma dovrà mantenere la stessa tipologia impiantistica.
Consiglio di farsi seguire da un tecnico che sia ferrato sulla materia così che la possa aiutare nelle sue decisioni.
La ringrazio per
aver contattato lo studio
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
DPArchitetture
Buongiorno..vorrei sapere. Se è possibile avere la detrazione fiscale del 50% dei lavori svolti nella trasformazione di un locale commerciale ( con tanto di autorizzazione comunale) in 2 locali ad uso abitazione….cosa posso detrarre ( io ho fatto i tramezzi per la divisione delle camere …l’impianto elettrico nuovo …tolto le vetrate e messo un portellone per tutta l’apertura con una porta e una finestra…pavimento nuovo intonaco nuovo ) di tutti questi lavori cosa posso portare in detrazione del 50 % grazie
Buongiorno,
semplifico la mia risposta dicendole di guardare il seguente link dove troverà la guida dell’Agenzia delle Entrate per le ristrutturazionie potrà trovare le risposte che cerca con i lavori rientranti nella detrazione fiscale del 50%.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it_Guida_Ristrutturazioni_edilizie_Maggio2019.pdf/ed587c35-c2d6-7346-b79f-e2409b6a8c92
Ringraziamo per averci contattato
Studio DPArchitetture
Purtroppo nn c’è scritto di cambio di destinazione d’uso da commerciale ad uso abitazione
Buongiorno,
Ormai da alcuni anni viene rinnovato un bonus fiscale per le ristrutturazioni del 50%. Si tratta di un incentivo fiscale che permette la detrazione del 50% dell’importo speso in lavori di ristrutturazione di abitazioni private, condomini e attività commerciali.
Il lavori che hanno comportato la ristrutturazione e il cambio d’uso sono detraibili al 50%, nello specifico i lavori che rientrano nella detrazione sono elencati nella giuda che ha visionato al link trasmesso nella precedente risposta.
Un saluto
Studio DPArchitetture
Buonasera,
è per caso possibile sapere in quale risposta dell’AdE si dice che è possibile accedere al superbonus anche per gli immobili che saranno abitazioni solo al termine dei lavori?
Si intende che è possibile accedere sia per la parte di sismabonus che per la parte di super ecobonus e quindi anche impianti e serramenti, anche se in partenza in quanto c/2 sprovvisto di impianti?
Buongiorno,
il numero preciso della risposta degli interpelli dell’agenzia delle entrate non la ricordo, le riporto di seguito il link dove può cercare le varie risposte che hanno pubblicato direttamente sul portale dell’AdE e sicuramente troverà quello che è di suo interessa.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-istanze-d-interpello-relative-al-superbonus
La ringrazio per aver contattato il nostro studio
Un cordiale saluto
Arch. Pozzi Daniele
in caso di accorpamento di due unita immobiliari a/3 ottenendone una A/2 alla fine della ristruttuazione edilizia e in conformità ai permessi comunali ottenuti si ha diritto a due agevolazioni fiscali per 110 energetico oppure ad un solo? ed i massimali per ristrutturazione edilizia al 50% sono raddoppiati?
grazie
ho letto la circolare 30/e 2020 (agenzia entrate) al punto 3.1.6. Se ho compreso bene se si fanno lavori in un condominio solo in un appartamento, anche in presenza di un accesso unico al condominio, dopo esistono limiti al cappotto esterno (vincoli edilizi) …. in questo caso la valutazione del miglioramento della classe energetica si fa solo per l’appartamento e non per tutto l’edificio?
grazie per la risposta
Buongiorno,
no, non si possono fare quei tipi di lavori(cappotto esterno) solo su una unità di un condominio.
Di conseguenza non si può fare l’ape per il solo appartamento.
Un cordiale saluto
Studio DPArchitetture
mi spiace insistere ma con scambio di informazioni con agenzia delle entrate mi è stato segnalato che la circolare 22.12.20 al punto 3.1.6 nonchè risposta 595 2020 confermano il quesito; cioè:
“le confermiamo che immobile sottoposto ai vincoli del codice civile e del paesaggio … potrà beneficiare al superbonus con miglioramento delle due classi riferite al solo appartamento e non al condominio …. utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (anche se non ve ne fa parte).
Segnalo quanto sopra a titolo di chiarimento e sono a disposizione per condividere il materiale in mio posseso. (se lo ritenete opportuno)
Buongiorno,
per un condominio sottoposto a vincoli paesaggistici ci sono infatti delle procedure diverse per beneficiare del superbonus, quindi correttamente la circolare dell’agenzia delle entrate ne riporta le possibilità.
La ringrazio per lo scambio di informazioni.
Un cordiale saluto
Studio DPArchitetture
Buonasera, se possibile avrei bisogno di un chiarimento:
una persona fisica (soggetto irpef senza p.iva) è proprietaria di un immobile indipendente dove trova posto un’officina meccanica (c/3 catasto) ed il conduttore è solo in affitto.
Facendo opere di consolidamento strutturale, senza alcun cambio di destinazione d’uso, sicuramente si dovrebbe rientrare nel sismabonus ordinario 70-80% (che però mi sembra scada il 31/12/21) ma essendo il proprietario una persona fisica non nell’esercizio di una attività artigianale ma che vorrebbe intervenire su un immobile della propria sfera privata, potrebbe accedere anche al sismabonus 110% oppure il fabbricato dovrebbe per forza avere già ora una destinazione residenziale? Grazie in anticipo per la cortese attenzione.
Buona sera,
per quanto riguarda i cambi di destinazione d’uso, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato diverse risposte a quesiti che le sono stati pervenuti.
Nel suo caso dovrebbe poter usufruire del sismabonus ordinario, non del sismabonus 110% in quanto se non ha l’intenzione di effettuare il cambio d’uso in residenza non si rientra in questa tipologia di detrazione.
All’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate viene fatta chiarezza sulla possibilità di fruire del Superbonus nel caso in cui l’oggetto degli interventi di efficienza energetica e/o antisismici fosse un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2).
Nella circolare n. 24/E è stato definito che è possibile il 110% per gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Ma, non solo, è stato chiarito che è possibile accedere al Superbonus 110% per tutte le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato. In questo caso, dovrà essere già segnalato all’inizio che si interverrà su un magazzino o un deposito per trasformarlo in una civile abitazione.
Questo è l’iter da seguire per ottenere il superbonus 110% su edifici non residenziali.
Potrebbe trovare altre risposte che possano fare al caso suo accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate.
La ringrazio per averci contattato
un cordiale saluto
Studio DPArchitetture
Buongiorno,
Ho da poco acquistato un locale commerciale C/2 al piano terra di una palazzina residenziale.
Sto per intraprendere una ristrutturazione con cambio di destinazione in residenziale.
La circolare n. 7/E del 2018 ha chiarito che è possibile usufruire del bonus ristrutturazione a patto che la destinazione finale sia residenziale.
Il problema è che tra le righe sembra che tale circolare si riferisca ad immobili pertinenziali ad immobili già residenziali.
Secondo voi, potrei incorrere in problemi con la detrazione o il mio caso può essere assimilato a quello del “fienile” di cui parla la circolare?
Salve, sto ristrutturando con il bonus una casa su due piani la quale al piano di sopra, nel catasto figurano 2 “camere” e un bagno, è possibile trasformare in cucina una delle camere, se si quali richieste bisogna fare ?
Buona sera,
nella ristrutturazione che sta effettuando può richiedere e far vedere nei disegni la modifica della camera in cucina, rispettando le varie normative e verificando le dimensioni dei locali come da regolamenti comunali del suo paese. Al termine della ristrutturazione dovrà provvedere all’aggiornamento catastale.
Un cordiale saluto.
Studio DPArchitetture
Buongiorno, vorrei alcune informazioni.
Nel 2017 ho effettuato una ristrutturazione di edificio residenziale composto da due unita’ abitative. (categoria A7). Ho richiesto il bonus ristrutturazione (x 10 anni) e il bonus energetico (x 10 anni) eseguendo i lavori su tutte e due le unita’. Attualmente una è libera e vorrei affittarla a uno studio medico quindi devo cambiare la destinazione d’uso. Vorrei gentilmente sapere se perdo il bonus visto che mi mancano ancora 6 anni.
Ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta.
Buona sera,
il cambio d’uso da residenziale a ufficio comporta, come si sarà già informato, alla predisposizione di una pratica edilizia in cui si richiede la variazione da depositare agli uffici comunali. Premesso che non sono a conoscenza di dove si trovi il suo immobile, andrebbe, in primis, verificato se negli strumenti urbanistici del suo comune non vi siano contenuti dei vincoli sulle destinazioni d’uso per precise intenzioni pianificatorie nella zona in cui è inserito l’immobile. Qualora non vi siano vincoli c’è da segnalare che il cambio di destinazione d’uso comporterà il versamento di oneri al comune oltre al reperimento di standard urbanistici e quindi oltre all’onerosità di base è sempre necessario reperire o monetizzare gli standard (es: parcheggi).
Per quanto riguarda la possibilità di continuare a detrarre le quote del bonus ristrutturazioni l’Agenzia delle Entrate, in diverse occasioni, ha segnalato che ad esempio: Nei casi in cui l’immobile venga ceduto/venduto prima dei 10 anni le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente all’acquirente, a meno che non ci sia un accordo diverso tra le parti.
Nel suo caso, dove andrà a realizzare un contratto di locazione, seguito ad un cambio d’uso, è una vicenda che non mi è mai capitata e non le so dare una risposta precisa. Sarebbe meglio sentire un parere da un commercialista.
La ringrazio per averci contattato
Un cordiale saluto
Studio DPArchitetture
Buongiorno,
io e mio fratello siamo proprietari di un edificio diviso in alcuni sub in categoria C2.
E’ un edificio privo di allacci, o impianti, siano essi acqua luce o gas, ovviamente il fabbricato è freddo.
Vorremmo fare un progetto di cambio di destinazione d’uso in tante unità abitative quanto sono i sub.1
Posso beneficiare del bonus 50% ristrutturazione? Posso spesare tutte le spese ( anche eco) con tale massimale? Posso vendere uno dei sub per pagare la rimanente parte dei lavori ? grazie
Buongiorno,
per quanto riguarda il suo edificio, andrebbero valutati bene gli interventi da eseguire per poter usufruire delle detrazioni fiscali.
Sarebbe il caso di attendere cosa approveranno in Legge di bilancio così da capire cosa verrà modificato nel panorama delle detrazioni.
Grazie
Un cordiale saluto
Studio DPA
Buongiorno,
Possiedo una villetta su due piani, il primo piano è abitazione ma il piano terra è cantina (altezze 3m), sia piano terra che il primo sono sotto le stesse coordinate catastali perché la cantina è comunicante mediante scala interna. Vorrei fare una ristrutturazione globale rendendo abitabile anche il piano terra accorpando il piano primo. A che bonus avrei diritto? 65% per piano primo e 50% piano terra sfruttando la somma dei massimali? Solo uno dei due? 110% nel 2022? Grazie mille!
Buongiorno,
per determinare quale o quali bonus fiscali sono applicabili, si deve definire bene il tipo di lavori ed interventi che andrà a realizzare (esempio: cappotto, impianti, ecc.) e determinare quindi in che tipo di intervento di ristrutturazione rientrerà il lavoro, se di primo o secondo livello, così da capire cosa sarà necessario realizzare.
Potrà sfruttare i bonus del 65%, del 50% (fino al massimale stabilito dall’AdE) e se verrà prorogato anche il bonus facciate che passerà dal 90% al 60%.
Per il superbonus 110% ci saranno sicuramente delle modifiche e per le villette singole ci saranno limitazioni che solamente i proprietari con una situazione economica della famiglia (ISEE) contenuta o che non sia superiore ad una determinata cifra potranno usufruirne.
La ringrazio per aver contattato il nostro studio
Un cordiale saluto
Studio DPArchitetture